Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti

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Entro novanta giorni, in base all’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, devono predisporre un apposito “piano di emergenza interna” (di seguito PEI), elaborato dal prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.

Queste sono le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti in argomento devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis entro la data del 4 marzo 2019, e sui contenuti minimi del PEI.

Deve essere evidenziato che le disposizioni di cui all’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione con riferimento agli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 105/2015. Le previsioni contenute nel citato art. 26-bis, infatti, sono volte a disciplinare ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente che possono prodursi per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei rifiuti.

Le norme del d.lgs. n. 105/2015 riguardano invece ipotesi di rischio specificamente individuate essenzialmente con riferimento a parametri quantitativi di sostanze pericolose, al fine di regolare con una disciplina specifica e di particolare rigore i casi in cui i potenziali incidenti sono in grado di arrecare i danni più intensi ed estesi .

laddove gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti ricadano nell’ambito del d.lgs. n. 105/2015, i relativi gestori dovranno attenersi alle disposizioni del medesimo decreto sia nel predisporre il PEI (per gli stabilimenti di soglia inferiore si richiama il comma 6 dell’art. 20 del medesimo decreto legislativo), sia nel fornire ai prefetti competenti le necessarie informazioni per la stesura del PEE, non dovendo viceversa dare seguito anche alle disposizioni di cui all’art. 26-bis in parola, trattandosi di adempimenti ridondanti rispetto a quanto già previsto dalle specifiche norme di settore, con riferimento al pericolo di incidenti rilevanti connessi con l’utilizzo di sostanze pericolose.

I gestori di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti non ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, dovranno predisporre le pianificazioni di emergenza entro i termini stabiliti dall’art. 26-bis citato, secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nonché fornire ogni altro elemento utile per la predisposizione del PEE da parte del prefetto competente.

In particolare, per quanto riguarda le informazioni da fornire ai prefetti ai sensi dell’art. 26 comma 4 per l’elaborazione del PEE, i gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell’impianto fornendo adeguate informazioni circa:

  • Ragione sociale e indirizzo dell’impianto;
  • Nominativo e recapiti del gestore dell’impianto e del responsabile per la sicurezza;
  • Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
  • Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
  • Planimetria generale dalla quale risultino l’ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità;
  • Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.

Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:

  1. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l’impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;
  2. descrizione degli impianti tecnici;
  3. descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto.
  • Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
  • Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  • Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;
  • Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

Fonte Ministero dell’Interno / Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare