Oggetto: Inquadramento attività di gestione rifiuti nell’ambito dell’emergenza Covid-19

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A seguito di alcune richieste di chiarimento in merito all’inquadramento delle attività di gestione dei rifiuti nell’ambito delle limitazioni dovute all’emergenza Covid-19, si ricorda che l’art. 177, comma 2 del D.lgs 152/06 prevede che: “La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse”.

Si evidenzia che tale previsione si riferisce a tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, e che il medesimo decreto legislativo all’art. 183, comma 1, lettera n), definisce la gestione dei rifiuti come “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”: tutte le attività elencate, pertanto, sono di pubblico interesse.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 208, comma 6 del D.lgs 152/06, le autorizzazioni al trattamento dei rifiuti comportano “la dichiarazione di pubblica utilità”.

Pertanto le limitazioni generali alle attività economiche emanate dalle competenti Autorità non si applicano alla gestione dei rifiuti, fatte salve diverse indicazioni da parte delle Autorità medesime.

Inoltre la raccolta e gestione dei rifiuti urbani, rappresenta un “servizio pubblico” che non può essere interrotto.

Per le restanti gestioni di rifiuti, occorre far salva la possibilità di continuazione dell’attività, in modo da evitare che blocchi in punti della filiera di trattamento rifiuti possano impedire la regolare attività di imprese o impianti legati al ciclo degli urbani .

Distinti saluti

IL DIRIGENTE ELISABETTA CONFALONIERI

Referente per l’istruttoria della pratica: GIORGIO GALLINA email giorgio_gallina@regione.lombardia.it

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